Registrare attività alimentari
La normativa vigente prevede che ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) notifichi all'ASL, attraverso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), ogni stabilimento/esercizio posto sotto il proprio controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di:
- produzione;
- trasformazione;
- trasporto;
- deposito;
- ristorazione pubblica e collettiva (comprese le manifestazioni temporanee come fiere, sagre);
- commercializzazione di alimenti (al dettaglio, all’ingrosso, mediante l’impiego di distributori automatici, commercio on-line);
- distribuzione di acqua potabile (casette dell’acqua).
Quando occorre effettuare la notifica: la notifica, con la quale l' OSA dichiara il possesso dei requisiti igienico-strutturali nel rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, impiantistica e commerciale, deve essere presentata per ogni:
- apertura (avvio dell’attività);
- subingresso (variazione ragione sociale e/o codice fiscale e/o partita iva);
- variazione significativa (modifiche di tipologia di attività);
- cessazione o sospensione temporanea dell'attività;
- trasferimento di sede dello stabilimento (in questo caso occorre notificare la cessazione e contestualmente l’avvio dell’attività nella nuova sede).
La comunicazione all’ASL dei mezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari non è più obbligatoria. L'OSA dovrà solamente inserire nel proprio piano di autocontrollo le specifiche dei diversi automezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti (caratteristiche automezzo, modalità di trasporto, di pulizia e sanificazione), come previsto dal Reg.CE 852/2004.
La notifica di una attività alimentare soggetta alla registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg.CE 852/2004, ricade nell’istituto giuridico della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Per alcune categorie economiche la SCIA sostituisce il rilascio di un'autorizzazione da parte degli Enti competenti e costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività.
Come si effettua la notifica:
L' Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve inviare unicamente al SUAP la notifica dell'attività alimentare (Scheda anagrafica, Allegato A, Copia del documento di identità, Copia del pagamento dei diritti sanitari).
Le Notifiche ai sensi dell’art.6 Reg. CE 852/2004 devono essere inviate, ai sensi della normativa vigente (DPR 160/2010), unicamente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per via telematica (mediante Posta Elettronica Certificata PEC e firma digitale o altre modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati, come previsto dal SUAP di riferimento del proprio comune):
- dovranno essere inviare direttamente all'ASL le informazioni aggiuntive richieste, ad integrazione di quanto notificato al SUAP mediante la compilazione dell’ allegato 2 e a seconda del tipo di notifica se previsto l’ Allegato 3 o Allegato 6.
La notifica dell'attività non esime dall'effettuare tutte le incombenze amministrative eventualmente richieste da Comuni, Provincia, CCIAA.
Tariffario: la registrazione dell'attività ad eccezione della cessazione o sospensione (avvio attività, subingresso, modifica di tipologia) è soggetta al pagamento della tariffa indicata nell'Allegato II sez.8 del D.Lgs 32/2021 (€ 20,00). Le modalità di pagamento sono visualizzabili al fondo del tariffario.