Come fare per

Richiedere il bollo ce

RICONOSCIMENTO IMPRESE ALIMENTARI

AI SENSI DEL REG.CE 853/2004

(ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE)- BOLLO CE

 

OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO: A CHI È RIVOLTO

L'operatore del settore alimentare (OSA) che produce, trasforma, confeziona o deposita alimenti di origine animale deve ottenere, per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo e prima di iniziare l’attività produttiva, un riconoscimento formale da parte dell’Autorità sanitaria competente (Regione Piemonte), in conformità ai requisiti generali contenuti nel Reg. CE 852/2004 e a quelli specifici contenuti nel Reg. CE 853/2004, che si traduce nell'assegnazione di un numero di riconoscimento (approval number), più comunemente conosciuto come “Bollo CE”. Il riconoscimento consente la libera circolazione di alimenti di origine animale su tutto il territorio nazionale e verso:

i Paesi dell’Unione Europea, per i quali devono essere rispettate le stesse norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi comunitari);

i Paesi Terzi, che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).

Sono soggetti a riconoscimento:

Gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, salvo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento CE 853/2004 (produzione di prodotti che contengono alimenti di origine vegetale e trasformati di origine animale). L’elenco delle attività che richiedono il riconoscimento è riportato in tabella 1.

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO

NON sono soggette a riconoscimento, ai sensi del Reg. CE 853/2004, le seguenti attività:

COMMERCIO AL DETTAGLIO di alimenti di origine animale (macellerie, pescherie, ristoranti), anche su aree pubbliche o con altre forme di commercio itinerante - compresa la "fornitura di piccoli quantitativi di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione nell'ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi" (Reg. CE 853/2004, art. 1, paragrafo 2, lettera c).

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI COMPOSTI: cioè i prodotti alimentari ottenuti dalla combinazione di prodotti di origine vegetale e di prodotti di origine animale già trasformati, quali: pizza - paste con ripieno contenenti prodotti di origine animale trasformati - piatti pronti - prodotti da forno/ biscotti con creme, con burro - panini con prosciutto/ formaggio/salame - cioccolato al latte - prodotti di origine animale trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (es. prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali) - preparazioni di uovo come la maionese.

PRODUZIONE E VENDITA DI GELATI: gli stabilimenti che producono gelati rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE 852/2004, e pertanto sono soggetti al regime della semplice registrazione. Solamente per i gelati ottenuti a partire da latte crudo, cioè non sottoposto a trattamento termico, è prevista l'applicazione del Reg. CE 853/2004.

PRODUZIONE E VENDITA DI MIELE: per tale alimento il Reg. CE 853/2004 non prevede requisiti specifici. Si applica pertanto solo il regime della semplice registrazione previsto dal Reg. CE 852/2004.

DEPOSITO che commercializza i prodotti alimentari di origine animale esclusivamente confezionati e imballati all’origine (che necessitano o meno di condizionamento termico), a condizione che non siano destinati ad altri Stati Membri della UE o all’esportazione verso Paesi Terzi.

FORNITURA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI DI CARNI PROVENIENTI DA POLLAME E LAGOMORFI macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche (ai sensi del Reg. CE 853/2004, art. 1, paragrafo 2, lettera d).

CESSIONE DIRETTA DI CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA CACCIATA dal cacciatore al consumatore finale o esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale (ai sensi del Reg. CE 853/2004. Art.1, paragrafo 2, lettera e).

AZIENDE AGRITURISTICHE e LABORATORI DI LAVORAZIONE ANNESSI alle aziende agricole, che trasformano le loro produzioni (es. latte e carne) per la vendita diretta al consumatore finale o la somministrazione.

ATTIVITÀ DI TRASPORTO ALIMENTI.

ALTRE ATTIVITÀ DELLA PRODUZIONE PRIMARIA.

PROCEDURE SPECIFICHE DI RICONOSCIMENTO

In sintesi, è richiesta una istanza/comunicazione formale all’Autorità competente per:

riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione (Allegato 2);

voltura del decreto di riconoscimento per cambio di ragione sociale (Allegato 3);

aggiornamento del decreto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali/impiantistiche/di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento (Allegato 6);

comunicazione di modifiche strutturali/impiantistiche/di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento (Allegato7);

comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentanza dell’impresa che non comporti modifiche della ragione sociale (Allegato 8);

comunicazione da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione totale o parziale dell’attività (Allegato 9).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA/COMUNICAZIONE

1. Il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario Area B Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati dell’ASL NO, l’istanza/comunicazione in marca da bollo (se richiesto, cioè in fase di presentazione dell’istanza oppure nelle fattispecie in cui è necessario un aggiornamento del decreto di riconoscimento). Una seconda marca da bollo deve essere consegnata contestualmente per l’applicazione sul decreto che verrà rilasciato dalla Regione Piemonte. L’istanza/comunicazione deve essere corredata dalla documentazione elencata nella stessa e deve essere trasmessa dall’ASL alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Il procedimento, dal momento dell’emissione del decreto di riconoscimento da parte della Regione Piemonte, deve concludersi di norma :

a. entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti, per gli stabilimenti di nuova attivazione;

b. entro 30 giorni, in tutti gli altri casi.

Per maggiori dettagli sull’iter delle istanze/comunicazioni, si rimanda a quanto previsto dalla DGR. N. 4-9933 del 03/11/2008 e alla DD n. 715 del 4.11.2008 che forniscono indicazioni operative specifiche.

Si suggerisce di contattare preventivamente il personale del Servizio Veterinario che potrà fornire la necessaria assistenza.

TERMINI E SCADENZE PER PRESENTARE LA DOMANDA

Presentare l'istanza di riconoscimento di uno stabilimento di nuova attivazione (Allegato 2) non appena la struttura risulta ultimata;

Presentare le altre istanze/comunicazioni in tempi brevi rispetto alla variazione intervenuta (es. modifiche all'impianto, cambio di ragione sociale della Ditta, cessata attività dello stabilimento).

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA

L’istanza/comunicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto versamento della tariffa prevista dal D.lgs n. 32 del 2 febbraio 2021. Si precisa che le tariffe sono onnicomprensive di tutte le attività istruttorie e dei sopralluoghi necessari al rilascio o alla modifica del provvedimento di riconoscimento.

Le tariffe per gli aggiornamenti del riconoscimento NON sono dovute nei seguenti casi:

- sospensione o revoca del riconoscimento;

- variazione della toponomastica;

- variazione di rappresentante legale di società di capitali.

I riferimenti alle tariffe relative ai provvedimenti di riconoscimento contenuti nell’allegato 3 della DGR n. 4-9933 del 3/11/2008 sono abrogati e sostituiti dalle tariffe indicate nel D.lgs n. 32 del 2 febbraio 2021 (Tabella 2).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato mediante cedola di pagamento pagoPA, allegata al diritto sanitario.

 

 

Allegati