Richiedere rilascio passaporto per animali di affezione
L’Unione Europea, con lo scopo di armonizzare il controllo dei rischi sanitari legati alla circolazione degli animali da compagnia al seguito del viaggiatore, ha emanato i Regolamenti UE 576 e 577 del 2013. Detta normativa prevede un modello di passaporto per cani, gatti e furetti che si spostano all’estero, a seguito di viaggiatori, ma non destinati al commercio.
Coloro che intendono recarsi all’estero portando con se animali di proprietà devono munirsi del passaporto per cani gatti e furetti e/o del certificato internazionale di espatrio per le altre specie di animali d’affezione.
Il passaporto viene rilasciato esclusivamente dal Servizio Veterinario dell’ASL su prenotazione.
Modalità di rilascio del passaporto: il passaporto viene rilasciato su richiesta del proprietario, tramite la compilazione dell’apposito modulo, esclusivamente dal Veterinario dell’ASL presso il distretto ASL competente per il suo Comune di residenza.
Requisiti indispensabili al rilascio del passaporto: il rilascio del passaporto è subordinato all’identificazione dell’animale, alla sua registrazione all’anagrafe regionale, al certificato di buona salute rilasciato dal veterinario ed alla esecuzione della vaccinazione antirabbica. Il passaporto è considerato valido per l’espatrio solo trascorsi 21 giorni dalla data della prima inoculazione del vaccino antirabbico e rimane valido se la vaccinazione viene ripetuta successivamente entro la scadenza indicata dal veterinario; se si lascia scadere la vaccinazione, per usare il passaporto bisognerà attendere nuovamente che trascorrano altri 21 giorni dopo una nuova vaccinazione antirabbica (La vaccinazione antirabbica non deve mai essere antecedente alla data di impianto del microchip).
La vaccinazione antirabbica non è l’unico requisito richiesto per viaggiare all’estero: alcuni paesi richiedono anche ulteriori adempimenti sanitari,
pertanto per coloro che intendono recarsi in paesi non aderenti alla Unione Europea è consigliata la consultazione delle rispettive autorità sanitarie (Ambasciate, Consolati o siti internet istituzionali) e dei vettori di trasporto (aerei, navi, treni) che si prevede di utilizzare.
Gli spostamenti anche temporanei all’interno dei Paesi sottoelencati sono subordinati al possesso dei requisiti come di seguito descritto: PAESI UNIONE EUROPEA - ANDORRA - CITTÀ DEL VATICANO - GIBILTERRA - GROENLANDIA - ISOLE FAEROER - ISLANDA - LIECHTENSTEIN - MONACO - NORVEGIA - SAN MARINO - SVIZZERA.
- identificato con microchip ed iscritto all’anagrafe;
- vaccinazione antirabbica (gli animali devono avere almeno 12 settimane di età al momento della vaccinazione) da almeno 21 giorni e non oltre il periodo di scadenza indicato dal Medico Veterinario che ha effettuato l’intervento (può essere verificata la scadenza che comunque deve corrispondere al protocollo vaccinale indicato per ciascun tipo di vaccino)
- passaporto europeo conforme al Reg. UE 577/2013 Allegati III parte 3 (per i paesi sopra elencati equiparati a quelli dell’Unione Europea) REGNO UNITO, IRLANDA, MALTA, FINLANDIA o il certificato sanitario compilato e rilasciato da un veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato e successivamente vidimato dall'autorità competente (valido per 10 giorni dalla data di rilascio da parte del veterinario ufficiale fino alla data dei controlli documentali e di identità presso i punti di ingresso dei viaggiatori designati dagli Stati Membri).
- in REGNO UNITO, IRLANDA, MALTA, FINLANDIA è obbligatorio il trattamento preventivo contro Echinococcus multilocularis (il trattamento deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'orario di ingresso previsto). Tale trattamento non è necessario per gli animali di età inferiore a 3 mesi e per quelli introdotti direttamente dalla Svezia, Norvegia (eccetto Svalbard), Regno Unito o Irlanda, o se l’animale rientra in Finlandia entro le 24 ore
- gli animali potranno entrare nel Regno Unito solo attraverso rotte determinate da compagnie indicate dalle Autorità Britanniche (non possono essere introdotte nel Regno Unito le seguenti razze:
I Paesi terzi possono essere schematicamente suddivisi in: Paesi a “basso rischio” di Rabbia e Paesi ad “alto rischio” di Rabbia. Per questi Paesi si indicano di seguito le condizioni per il rientro in Italia degli animali, le condizioni di espatrio vanno verificate presso le Ambasciate dei singoli Stati.
PAESI A “BASSO RISCHIO” DI RABBIA: (allegato II parte 2 Reg. UE 577/2013)
ANTIGUA E BARBUDA - ARGENTINA - ARUBA - AUSTRALIA - BAHREIN - BARBADOS – BERMUDA – BIELORUSSIA- RUSSIA - BOSNIA EREGOVINA - CANADA - CILE - CURCAOEMIRATI ARABI UNITI - FIGI - GIAMAICA - GIAPPONE - HONG KONG – ISOLA DELL’ASCENSIONE – ISOLE BES- ISOLE CAYMAN - ISOLE FALKLAND – ISOLE VERGINI BRITANNICHE – MALAYSIA- MAURITIUS - MAYOTTE - MESSICO- MONTSERRAT - NUOVA CALEDONIA - NUOVA ZELANDA - POLINESIA FRANCESE - SAINT KITTS E NEVIS –SAINT VINCENT E GRENADINE - SAINT PIERRE E MIQUELON - SANT’ELENA - SANTA LUCIASINGAPORE - SINT MAARTEN -STATI UNITI D’AMERICA - TAIWAN- TRINIDAD E TOBAGO - VANUATU - WALLIS E FUTURA:
- identificazione con microchip ed iscrizione all’anagrafe
- vaccinazione antirabbica (gli animali devono avere almeno 12 settimane di età al momento della vaccinazione) da almeno 21 giorni e non oltre il periodo di scadenza indicato dal Medico Veterinario che ha effettuato l’intervento (può essere verificata la scadenza che comunque deve corrispondere al protocollo vaccinale indicato per ciascun tipo di vaccino)
- passaporto europeo conforme al Reg. UE 577/2013
- sottoposto da parte del Medico Veterinario a visita clinica, il cui esito favorevole deve essere riportato sull’apposita sezione del passaporto; in caso di necessità la sezione ‘legalizzazione’ del passaporto sarà compilato dal Medico Veterinario della ASL di Novara.
PAESI AD “ALTO RISCHIO” DI RABBIA (I restanti Paesi Terzi non in elenco)
- identificazione con microchip ed iscrizione all’anagrafe
- vaccinazione antirabbica (gli animali devono avere almeno 12 settimane di età al momento della vaccinazione) da almeno 21 giorni e non oltre il periodo di scadenza indicato dal Medico Veterinario che ha effettuato l’intervento (può essere verificata la scadenza che comunque deve corrispondere al protocollo vaccinale indicato per ciascun tipo di vaccino)
- passaporto europeo conforme al Reg. UE 577/2013
- sottoposto da parte del Medico Veterinario a visita clinica, il cui esito favorevole deve essere riportato sull’apposita sezione del passaporto; in caso di necessità la sezione ‘legalizzazione’ del passaporto sarà compilato dal Medico Veterinario della ASL di Novara
- Test di titolazione degli anticorpi antirabbici (deve essere effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente nel periodo che inizia almeno 30 giorni dopo la data della vaccinazione primaria, all'interno di una serie vaccinale in corso di validità, e termina 3 mesi prima della data di rilascio della vaccinazione certificato; deve misurare un titolo di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia uguale o superiore a 0,5 UI/m; deve essere certificato da una relazione ufficiale del laboratorio ufficiale in merito al risultato e una copia di tale relazione deve essere allegata al certificato sanitario che accompagna gli animali nell'Unione)
Ulteriori informazioni:
- la movimentazione attraverso gli Stati Membri dell’Unione Europea dei cuccioli al di sotto dei 3 mesi d’età non vaccinati contro la rabbia è in genere vietata, salvo deroghe verificabili sul sito:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_eu.ht m
- in Italia non è consentita l’introduzione di cuccioli di età inferiore ai 3 mesi non vaccinati contro la rabbia
- in Germania non è consentita l’introduzione dei cani delle seguenti razze e loro incroci: Pittbull Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire, Bullterrier, Bullterrier (possibili eccezioni possono essere concesse unicamente in caso di soggiorno temporaneo non superiore alle 4 settimane, senza trasferimento di residenza)
- sono consentite deroghe per spostamenti a carattere non commerciale di animali di età superiore ai sei mesi, al seguito del proprietario, in numero superiore a 5 al fine della partecipazione a mostre o eventi sportivi opportunamente documentati
- in caso di smarrimento del passaporto, segnalato formalmente dal proprietario dell’animale, verrà fornito dal Medico Veterinario dell’ASL competente un nuovo passaporto
- per la movimentazione verso il Giappone, i cuccioli devono avere un’età superiore ai 4 mesi (Ministero della sanità del 24/06/2004)
- i cani movimentati dall’Italia verso la Repubblica del Sud Africa devono essere testati per alcune specifiche malattie (Ministero della salute 17/03/2010)
- certificato veterinario internazionale per l’esportazione di cani e felidi domestici verso il Brasile (Ministero della Salute 07/07/2016) – formato Word/formato PDF
- per l’ingresso in Cina, a partire dal 1 maggio 2019, è entrata in vigore una nuova normativa riguardante le procedure di quarantena della durata di 30 giorni che si applicano agli animali d’affezione. Possono evitare la quarantena animali da compagnia dotati di microchip, di vaccinazione antirabbica, di titolazione anticorpale e di certificato sanitario. Oltre alla vaccinazione antirabbica i cani devono anche essere vaccinati contro cimurro, parvovirus e coronavirus; i gatti contro cimurro, peritonite e panleucopenia felina
Pagamento: Sarà rilasciato apposito diritto sanitario da pagarsi tramite la piattaforma PagoPA. E' possibile pagare gli avvisi PagoPA in Banca, Uffici Postali, oltre che on line.
Tariffe:
- Rilascio passaporto € 5,00
- Visita clinica € 15,00
- “Legalizzazione” € 3,00