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Procedimento sanzionatorio per inadempienza obbligo vaccinale covid

Il Decreto Legge n. 44/2021, modificato dal Decreto Legge n. 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022, ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 € per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, che a far data dal 1° febbraio, non risultino in regola con gli obblighi vaccinali. Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti inadempienti una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021). 

I destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

  • esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
  • lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
  • personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui  alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

e che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Dopo aver ricevuto la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, i destinatari hanno a disposizione 10 giorni di tempo per:

  • trasmettere all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente per territorio  - email: sisp.nov@asl.novara.it; - , l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;
  • dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del  portale “Agenzia Entrate Riscossioni – Cittadini e Imprese”.

L’Azienda sanitaria entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione deve confermare all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi.

A legislazione vigente, non grava sull'Azienda Sanitaria alcun onere informativo; pertanto, l'Asl  non è tenuta a fornire risposte dirette ai destinatari.

Qualora l’Azienda sanitaria non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale e dell’impossibilità di adempiervi, l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 € con valore di titolo esecutivo.

Il compito dell’Azienda sanitaria é esclusivamente quello di valutare la presenza di motivazioni di carattere sanitario che impongono l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale ovvero la presenza di motivazioni assolute ed oggettive che ne rendono impossibile l’adempimento; ciò sulla base della documentazione presentata a cura del destinatario entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Tale documentazione consiste esclusivamente in:

  • certificazione di avvenuta vaccinazione alla data precedente al 1 febbraio 2022;
  • certificazione di esenzione dalla vaccinazione valido alla data del 1 febbraio 2022;
  • certificazione di positività al Covid-19 con data del primo tampone positivo successiva al 2 novembre 2021;
  • certificazione da cui risulti la motivazione assoluta ed oggettiva (di tipo sanitario) che ha impedito l’effettuazione della vaccinazione nell’intero periodo intercorrente tra l’emanazione del Decreto-Legge 7 gennaio 2022 e il termine del 31 gennaio 2022.

Sul sito dell'Ente Riscossione (Agenzia delle Entrate) maggiori informazioni.

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